Art. 1: DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita in Roma, in via Pescaglia n.71 un’Associazione denominata “ADICOSP – Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi“.
Art. 2: SCOPI
L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro e si propone:
A tali scopi l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare manifestazioni e porre in essere ogni altra iniziativa utile per promuovere lo sviluppo tecnico e culturale del Direttore Sportivo e del Collaboratore della gestione sportiva a tutti i livelli ed in tutte le discipline tra cui: Calcio professionistico e dilettantistico, Calcio a 5 e Calcio Femminile.
Conformemente alle finalità ricreative dell’associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio atti ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sue attività.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Italiane di appartenenza e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione dell’Associazione.
Art. 3: DURATA
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4: MEMBRI ASSOCIATI
Art. 5: DECADENZA DEI MEMBRI ASSOCIATI
5.1 I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
L’associato escluso non può essere più ammesso.
5.2 In caso di irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti 5.1 b), c) d) ed e), l’Associato potrà ricorrere avverso la decisione del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, avanti al Consiglio Direttivo, che risolverà la questione, alla presenza di almeno tre membri, con lodo irrituale.
5.3 Gli Associati contro i quali è stato emesso un provvedimento del Consiglio Direttivo, o che sono di diritto sospesi, non possono ripetere le quote associative versate, restando obbligati a versare quella relativa all’annualità in corso e per tutto il periodo di sospensione.
Art. 6: QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa viene determinata dal Consiglio Direttivo e potrà essere differenziata, in relazione agli eventuali inquadramenti professionali o alle diverse abilitazioni possedute. La quota associativa potrà essere ridotta del 10% qualora l’associato non trovi collocamento professionale all’interno delle società sportive professionistiche e/o dilettantistiche appartenenti alla FIGC per una intera stagione sportiva. La quota associativa potrà essere ridotta del 20% qualora l’associato non trovi collocamento professionale all’interno delle società sportive professionistiche e/o dilettantistiche appartenenti alla FIGC per due stagioni sportive consecutive. Altresì la quota associativa potrà essere ridotta del 30% qualora l’associato non trovi collocamento professionale all’interno delle società sportive professionistiche e/o dilettantistiche appartenenti alla FIGC per tre stagioni sportive consecutive ed oltre. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 7: DIRITTI DEI MEMBRI ASSOCIATI
Gli Associati hanno diritto di:
Gli Associati decadono dall’esercizio dei diritti indicati ai commi precedenti in caso di mancato versamento della quota associativa protratta per oltre 2 annualità, nonché in caso di interdizione o sospensione ai sensi del presente Statuto.
Art. 8: DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati hanno il dovere di:
Art. 9: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
9.1 Gli Organi dell’Associazione sono:
9.2 Le cariche sociali non sono retribuite, salva diversa determinazione dell’Assemblea straordinaria e salve le facoltà del Consiglio di stabilire compensi per i propri membri che svolgono specifici incarichi.
Art. 10: L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
10.1 Composizione e funzionamento. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
10.2 Diritto di voto. In Assemblea – tranne il caso dell’Assemblea elettiva, disciplinata dall’art. 13 – e per ogni deliberazione, al fine del computo del quorum deliberativo, potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 11: ASSEMBLEA ORDINARIA
11.1 Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente o, in sua assenza da un Vice Presidente, e indette a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea, con l’ordine del giorno, avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestualmente, sono inviati agli Associati con lettera raccomandata, telefax, Corriere, e-mail o mezzo equipollente che assicuri la prova della consegna, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. Fino a sei giorni prima della seduta, può essere richiesta alla Segretaria dell’Associazione la trattazione, nell’ordine del giorno, di uno specifico argomento, purché ciò avvenga su istanza di almeno 40% degli Associati. La Segreteria provvede in tal caso ad aggiornare l’Ordine del Giorno entro 5 (cinque) giorni, ove lo specifico argomento sia ritenuto lecito e di interesse dell’Associazione all’esito dell’esame del Consiglio Direttivo, nell’impossibilità di una riunione collegiale, anche di uno solo dei suoi membri, con precedenza del più anziano di età. La Segreteria provvederà alla affissione della integrazione dell’ordine del giorno dell’albo presso la sede dell’Associazione. Tale ultimo adempimento determinerà la regolare convocazione delle assemblee.
11.2 Validità assembleare. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto tranne che l’Assemblea, a maggioranza assoluta, abbia disposto altra modalità di voto, anche per singoli punti dell’Ordine del Giorno.
Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria, nonché alla proclamazione dei soci ad honorem su proposta del Consiglio Direttivo.
11.3 Sezioni. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea straordinaria sarà validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
L’assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13: ASSEMBLEA ELETTIVA
13.1 Elettorato attivo. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti all’Associazione da almeno sei mesi alla data dell’Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano sospesi. Fatta eccezione per la prima Assemblea elettiva a far data del presente statuto, per la quale avranno diritto di voto tutti i membri dell’Assemblea.
13.2 Elettorato passivo. Per essere eletti occorrerà essere in regola con il pagamento delle quote associative, non essere sospesi, squalificati o inibiti, alla data di svolgimento dell’Assemblea, per più di 6 (sei) mesi ai sensi del presente Statuto o in forza di provvedimenti definitivi irrogati dagli organi dell’Associazione o dagli organi di giustizia sportiva e aver presentato la propria candidatura entro 3 (tre) giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea elettiva, la cui validità deve essere valutata dal Consiglio Direttivo prima dell’apertura dell’Assemblea.
13.3 Adempimenti preliminari. Prima dell’Assemblea il Consiglio Direttivo predispone l’elenco completo degli Associati aventi diritto di voto, nonché comunica, a seguito della verifica del Consiglio Direttivo, il nominativo dei candidati alle cariche elettive. Su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina due scrutatori fra i presenti ammessi al voto. Al termine della votazione, questi, con l’assistenza del Segretario dell’Assemblea, procedono allo spoglio delle schede ed il Presidente comunica subito i risultati dell’Assemblea.
13.4 Modalità di voto. Il voto viene espresso palesemente, o, qualora richiesto dalla maggioranza dei presenti, mediante presentazione in busta chiusa di una lista che contenga i nominativi dei candidati prescelti ai sensi delle norme di seguito indicate. Risulteranno per primi eletti i nomi che avranno raccolto il maggior numero dei voti degli associati.
13.5 Elezione dei Consiglieri. L’Assemblea eleggerà, come membri del Consiglio Direttivo, il numero massimo di 15 membri di cui almeno 2 membri appartenenti alla Divisione Calcio a 5 e 2 al Dipartimento Calcio Femminile.
13.6 Proroga delle cariche. Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga l’elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dell’assemblea in cui si è verificato quanto sopra.
Art. 14: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
14.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche esterno al Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) membri fino ad un massimo di n 15 (quindici) membri, secondo quanto viene stabilito dall’Assemblea ogni quadriennio sportivo prima delle elezioni, scelti fra i soci. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche esterno al Consiglio stesso. Essi rimangono in carica per la durata di quattro stagioni sportive e sono rieleggibili.
14.2 Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione deliberando su tutta la sua attività salvo quanto assegnato dallo Statuto all’Assemblea e al Presidente. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione dell’Associazione, con facoltà di delegare specifici incarichi anche retribuiti, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. I suoi compiti sono:
14.3 Il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri, sia di indirizzo, sia operativi, relativamente agli aspetti logistici e organizzativi riguardanti l’inquadramento e l’attività associativa dei soggetti operanti nel settore dilettantistico, adottando, all’uopo, ogni più opportuna determinazione.
14.4 Il Consiglio si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, almeno quattro volte per stagione sportiva, su convocazione del Presidente o di almeno due consiglieri.
14.5 L’avviso di convocazione deve essere inoltrato, alternativamente, mediante posta elettronica certificata (PEC), telegrafica o a mezzo telefax, con anticipo di almeno cinque giorni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, prevalendo a parità di voti, quello del Presidente, o del Vice-Presidente più anziano in carica, ove il primo non fosse presente. I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive, o comunque non partecipino almeno alla metà delle sedute nel corso della stagione sportiva, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio. In caso di decesso, dimissioni o comunque cessazione dell’incarico di un membro, allo stesso subentra il primo dei non eletti.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 15: DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 16: IL PRESIDENTE
16.1 Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri iscritti da almeno 1 anno, salvo per il primo Presidente per il quale è necessaria la semplice iscrizione, entro quindici giorni dall’insediamento; per l’elezione è necessaria la maggioranza dei voti dei Consiglieri eletti.
16.2 Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
16.3 Il Presidente rimane in carica per quattro stagioni sportive ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e può rilasciare mandati ad lites e ad negotiaper l’esercizio dei poteri conferitigli. Nel caso che il Presidente cessi dalla carica prima della fine del mandato, il Consiglio provvede entro un mese ad eleggere il nuovo Presidente tra i propri membri iscritti. Se tuttavia, mancano meno di sei mesi alla scadenza del Consiglio, la carica viene assunta dal Vice Presidente designato dal Consiglio.
16.4 Per particolari ed urgenti motivi il Presidente può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l’immediata decadenza degli stessi. Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale, della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all’Associazione.
Art. 17: IL VICE PRESIDENTE
17.1 Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno al massimo il numero di 3 Vicepresidenti, di cui 2 ordinari e 1 vicario, e l’elezione dovrà avvenire nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all’Assemblea Elettiva ed avverrà mediante voto palese e a maggioranza relativa dei voti. Nel caso della prima Assemblea elettiva immediatamente successiva all’approvazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo alla prima riunione eleggerà i Vicepresidenti prescelti.
Il vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 19: IL SEGRETARIO
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 20: INCOMPATIBILITA’
Art. 21: RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
21.1 L’esercizio sociale ha inizio il primo luglio di ciascun anno e termina il trenta giugno dell’anno successivo.
21.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Entro il termine della stagione sportiva successiva a quella di riferimento, l’Assemblea deve approvare il rendiconto economico e finanziario.
Art. 22: PATRIMONIO E RENDITE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Art. 23: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione italiana di appartenenza riconosciute dal Coni ed in subordine le norme del Codice Civile.
Presidente: Alfonso Morrone
Vice Presidente Vicario: Michele Punzi
Vice Presidente: Claudia Di Sora
Vice Presidente: Raffaele Auriemma
Vice Presidente: Pasquale Gigliotti
Comitato di Presidenza:
Paolo Ergottino
Marco Giannitti
Ivano Pastore
Segretario Generale:
Pasquale Paladino
Consiglieri:
Vincenzo Cosa
Nicola Dionisio
Francesco Musumeci
Francesco Pistolesi
Ciro Raimondo
Mauro Ventura